Nuovo PATENT BOX CON DECORRENZA DAL 2021
La nuova normativa prevista dalla Legge di bilancio 2022 e con decorrenza dal 2021 (D.L. 146/2021) riguardante il Patent Box stravolge completamente la vecchia Legge che viene definitivamente abrogata. Il vecchio regime Patent Box introdotto nel 2014 rimane in vigore solo ed unicamente per tutti coloro che avessero presentato la cosiddetta “opzione Patent Box” od abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l’amministrazione fiscale e comunque solo fino al 2024. Il nuovo regime Patent Box si applica unicamente a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2021) pertanto vengono fatte salve le opzioni esercitate con la dichiarazione dei redditi 2020. A differenza di quanto avveniva “vecchio patent box” non ha nessuna importanza quale sia il contributo al reddito che scaturisce dal brevetto o dai diritti IP agevolabili.
Quello che contano sono solo i costi. Quindi, paradossalmente una ricerca “andata male” che ha generato tanti costi per un risultato sostanzialmente modesto diventa più vantaggiosa rispetto ad un colpo di fortuna. Ad esempio, Mr. Goodyear quando ha inventato il processo di vulcanizzazione della gomma non ha avuto spese, ha avuto solo un colpo di fortuna di trovare la sua stufa alla temperatura ed all’umidità giusta. Mr. Goodyear non avrebbe ricavato nulla dal nuovo Patent Box. Una costosa ricerca farmaceutica, invece, genera costi ingentissimi che possono essere agevolati indipendentemente dalla commercializzazione del farmaco, a condizione che lo abbia brevettato. La deduzione ai fini fiscali viene operata in sede di dichiarazione dei redditi.
Lo Stato permette di aumentare fittiziamente i costi sostenuti maggiorandoli del 110%. Ipotizzando un costo sostenuto di € 10 milioni per lo sviluppo di un nuovo prodotto coperto da brevetto concesso nel 2021. Supponendo spese di ricerca e sviluppo agevolabili sostenute per 100 milioni di euro, l’ammontare complessivo deducibile fiscalmente sarà pari a 210 milioni di euro, di cui: 10 milioni di euro deducibili “ordinariamente”; 11 milioni euro dedotti extra contabilmente come variazione in diminuzione in dichiarazione; con un risparmio di imposte per € 3,069 milioni (possono essere considerati fra i costi tutti quelli inerenti e sostenuti nel periodo di concessione e negli 8 anni precedenti, nel caso in esame, quindi, fino al periodo 2013). La maggiorazione del 110% può essere applicata, purché le relative spese non siano state sostenute dal richiedente oltre l’ottavo periodo di imposta precedente a quello in cui viene rilasciato l’attestato di concessione del titolo IP oggetto di agevolazione. (Se però le spese degli otto anni precedenti al 2021 hanno già concorso alla formazione del numeratore del rapporto del vecchio patent box (articolo 1, comma 42, legge n. 190/2014), sono escluse dalla super deduzione).
Quindi, la nostra impresa iscriverà in bilancio i costi capitalizzandoli fra le immobilizzazioni immateriale anche in caso di acconti, iniziando l’ammortamento al termine del sostenimento dei costi. A mio avviso è particolarmente interessante l'inclusione nel regime di Patent Box del Design Registrato Comunitario. Utilizzando lo strumento del Design Registrato Comunitario, è possibile ottenere la tutela sulla forma esterna di un oggetto in meno di una settimana. Quindi le imprese che vendano un NUOVO oggetto fisico a tre dimensioni (o anche un tessuto, una piastrella a due dimensioni) potrebbero ottenere rapidamente la concessione di un Design Registrato Comunitario e portare a Patent Box i costi agevolabili. Questo è quindi possibile per tutte quelle imprese che lanciano un nuovo prodotto con una forma che non sia stata utilizzata in precedenza.Entriamo nel dettaglio. Possono accedere al Patent Box 2021
A. Tutte le imprese, gli imprenditori e tutte le associazioni che producono reddito di impresa possono utilizzare il nuovo Patent Box. In poche parole: tutti coloro che pagano IRES e IRAP. Anche le stabili organizzazioni di multinazionali presenti nel nostro paese possono utilizzarlo. Questo solo a condizione che il paese di origine della multinazionale abbia con l’Italia:
1. un regime per evitare le doppie imposizioni;
2. vi sia uno scambio effettivo di informazioni fiscali (quindi, Svizzera si, Cayman no).
L’accesso al nuovo regime di Patent Box avviene per “opzione” La procedura è semplice ed è comunicata all’Agenzia delle Entrate direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce, L’opzione ha durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile.
I beni agevolabili sono
a. Software (protetto da copyright). A mio avviso quasi tutti i software applicativi sono protetti da copyright non è necessaria alcun deposito alla SIAE o al servizio WipoProof per godere dei diritti d’Autore (copyright) ma spesso qualche forma di deposito viene richiesta dai consulenti fiscali. Credo sia sufficiente una Autocertificazione.
b. Brevetti d’invenzione;
c. Modelli di Utilità;
d. Design registrati;
e. Brevetti per novità vegetali; (la circolare dell’AdE parla anche del Relativo Certificato, nella realtà questo attesta solo il “nome” che prenderà la nuova Varietà vegetale e quindi difficilmente implicherà dei costi agevolabili)
f. Topografie di prodotti a semi-conduttori;
g. Certificati complementari di protezione detti anche CCP. Qui la circolare dell’AdE li introduce in questo modo “invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione”. Scritto (male) così sembrerebbe che siano agevolabili solo i certificati complementari di protezione per le invenzioni in applicazione di tecnologie che utilizzano sistemi biologici, organismi viventi o loro derivati (le C.D, invenzioni biotecnologiche) . La mia opinione è che sarebbe assurdo che un Certificato Complementare rilasciato un farmaco sia escluso perché non contiene materiale biologico. Quindi devo credere che tutti i CCP siano agevolabili. Ricordiamo che un certificato complementare di protezione può venir rilasciato per quei prodotti Farmaceutici o Fitosanitari la cui immissione in commercio necessita dell'autorizzazione dell’AIFA o dell’EMA.
La circolare dell’AdE sembra includere nella protezione anche:
a. Design non registrati
b. Design industriale tutelato da copyright
Questa forma di protezione senza costi, analoga a deriva dall’istituto del “disegno non registrato” contenuto nel Regolamento CE n. 6/2002, in vigore dal 6 marzo 2002.
I requisiti di protezione del design non registrato (art. 11 del Reg. CE) coincidono con quelli dei disegni e modelli registrati Ovvero Originalità, novità e carattere individuale.
Per Design non registrati e Design industriale tutelato da copyright non sono richieste delle formalità costitutive non esiste procedura di deposito e registrazione. L’acquisto diritto avviene in modo diretto ed automatico con la semplice prima divulgazione del disegno o modello. Questo è nato per la tutela delle “contraffazioni da spiaggia” dei venditori ambulanti.
Il Titolare di un design non registrato ha il diritto esclusivo di impedire la copiatura solo se il contraffattore compie un atto intenzionale, consapevole e in mala fede. La tutela è limitata alla cosiddetta "fotocopia". Mentre nel caso del design registrato è decisamente più approfondita.
La tutela decorre dalla data della prima divulgazione al pubblico, dura 3 anni e non è rinnovabile. Gran parte dei prodotti esistenti in commercio sono riconducibili a questa tutela.
La protezione conferita dal design non registrato è molto utile per i design stagionali (per es. il mondo della moda) e per prodotti a breve ciclo di vita detti comunemente “one shot”.Chi volesse chiedere l’agevolazione di Patent Box utilizzando questi diritti (non titolati) dovrebbe procurarsi una perizia, meglio se di un Consulente in Proprietà Industriale iscritto all’Ordine professionale.
Sicuramente una perizia verrebbe a costare di più che non depositare una domanda di registrazione di un design che concede un titolo assistito da presunzione di validità.
Lo stesso vale per il Design industriale tutelato da copyright art 2 della Legge sul Diritto d’Autore, l’art. 12ter che assoggetta alla Tutela d’autore le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
Vediamo rispetto alle date di deposito e concessione quali beni immateriali sono agevolabili. La frase di riferimento è la seguente
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (commi 10-11)
omissis .…. il contribuente puo' usufruire della maggiorazione del 110 per cento di dette spese a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.
È ragionevolmente sicuro che i titoli IP che hanno ottenuto il certificato di concessione nel 2021 sono agevolabili.
È ragionevolmente sicuro che i titoli IP che hanno ottenuto il certificato di concessione posteriormente al 2021 saranno agevolabili
Un’invenzione tutelata in Italia con brevetto concesso nel 2020 e in Cina con brevetto del 2021 probabilmente è agevolabile ma già entriamo in un’area di incertezza
Un brevetto concesso nel 2019 con tasse regolarmente pagate e quindi esistente e producente effetti nel 2021 potrebbe essere agevolabile ma qui l’incertezza è decisamente maggiore
Non mi è chiaro cosa succeda per i titoli agevolabili che per loro natura non ottengono un attestato di concessione. Parliamo di Software, design non registrato, design industriale. A logica direi che si dovrebbe far riferimento al momento in cui nasce il diritto. Ma questo non è scritto da nessuna parte.
Vediamo rispetto al territorio e quali beni immateriali sono agevolabili. La frase di riferimento è la seguente
Per la definizione dei beni immateriali di cui al punto 2.1 e dei requisiti richiesti per la loro esistenza e protezione si fa riferimento alle norme nazionali, dell'Unione europea ed internazionali …. Omissis….applicabili nel relativo territorio di protezione.
È ragionevolmente sicuro che i un brevetto europeo concesso e validato in alcuni paesi nel 2021 sia agevolabile.
È ragionevolmente sicuro che i un Design Registrato comunitario Concesso nel 2021 sia agevolabile.
Probabilmente un brevetto europeo concesso nel 2021 che rivendica priorità su brevetto italiano del 2020 è agevolabile (concettualmente il caso è simile al punto 3 dell’elenco precedente) Siamo in area di incertezza.
Un brevetto negli Usa concesso nel 2021 senza corrispondente brevetto prioritario italiano probabilmente è agevolabile.
Vediamo ora le spese agevolabili. L’elenco è ripreso dal Provvedimento Agenzia Entrate 15.2.2022.
a) spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti. Per le spese di personale relative ai soggetti con rapporto di lavoro subordinato assume rilevanza la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività rilevanti svolte nel periodo d'imposta, incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede;
b) quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività di cui al precedente punto 3;
c) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività di cui al precedente punto 3;
d) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di cui al precedente punto 3;
Assolutamente difficile l’interpretazione della posizione dell'Agenzia dell'Entrate sulle spese connesse alla procedura di brevettazione o di registrazione dei diritti di IP.
All'articolo quattro della circolare l'agenzia delle entrate ricomprende espressamente queste spese tra quelle….. Agevolabili e che costituiscono la base per il calcolo del 110%.
e) spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi;….
Questo all’articolo quattro. Due articoli più avanti nella medesima circolare all'articolo sei, l’AdE si premura di scrivere:
….. omissis…… in caso di attivazione del meccanismo premiale, la maggiorazione del 110%, rilevano le spese di cui al punto 4 – fatta eccezione per quelli di cui al punto 4.1 lettera e). - e le spese necessarie all'ottenimento del titolo di privativa
La domanda che sorge spontanea è ………….. ma allora perché includerli all’art 4?
Non riesco a trovare una ragione per cui qualcuno debba elencare le spese agevolabili indicandone alcune tra quelle agevolabili, per poi scrivere un articolo in cui si dice che queste non sono agevolabili….. Sicuramente ci sarà una ragione e una logica………che mi sfugge.
Inoltre, i soggetti che intendono beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali possono predisporre ed indicare in dichiarazione dei redditi di aver predisposto le informazioni necessarie per accedere all’agevolazione mediante idonea documentazione che di custodisce “in un cassetto” all’interno dell’azienda.
Tale documentazione svolge anche la funzione di “penalty protection” di fatto qualora in futuro l’Agenzia delle Entrate in sede di accertamento riconosca una maggiore imposizione dovuta ad una erronea quantificazione della super deduzione non saranno applicabili le sanzioni.
E’ necessario predisporre un documento articolato in due sezioni,
1) la prima diretta a descrivere nel dettaglio il soggetto che fruisce dell’agevolazione,
2) la seconda, invece, tesa a circostanziare la base di calcolo dell’agevolazione e quindi le spese rilevanti.
Un adempimento che le micro imprese, le piccole e le medie imprese, possono assolvere in forma semplificata, fornendo tuttavia sostanzialmente le medesime informazioni.
E, infine, la circolare dell’AdE dispone che i contribuenti possono, in caso di incertezze, presentare istanza di interpello.
Si aggiunge che qualora la risposta all’istanza di interpello presupponga anche la qualificazione come ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di design e ideazione estetica, ovvero l’ammissibilità del bene immateriale all’agevolazione, resta ferma la necessità di allegare all’istanza il parere tecnico rilasciato dall’autorità competente (articolo 3, comma 2, Dlgs n. 156/2015).
Capisco quindi che se sono in dubbio se un brevetto cinese o un design registrato sia ammissibile all'agevolazione devo allegare un parere tecnico rilasciato dall'autorità competente. Da quel che mi è dato di sapere non esiste un'autorità competente che possa rilasciare un parere tecnico di questo tipo.
Richiedi una consulenza gratuita
Sito divulgativo a cura della Giambrocono & C. S.p.A.
Dal 1921 la Giambrocono & C. S.p.A. rappresenta uno dei maggiori Studi Italiani di Consulenza in materia di Proprietà industriale e si occupa di: consulenza Marchi, Brevetti e Design. Valutazioni, Due Diligence, Transfer Pricing e Licensing.
Il tuo Partner Unico per il Patent Box
Altri siti web tematici a cura della Giambrocono & C. S.p.A.
Il Marchio di Certificazione Europeo
Si inserisce nella scia dei marchi di qualità e di garanzia. Potrà contraddistinguere alcune particolarità dei prodotti o servizi relative al materiale, al procedimento di fabbricazione o realizzazione, alla qualità, alla precisione senza che vi sia specificata la provenienza geografica del prodotto o servizio.
Visita il sitoValutazione economica del Marchio
Il valore aziendale del marchio nel diritto e nella letteratura economica. Divulgazione e approfondimento sulla determinazione del valore di un marchio, con il supporto di analisi ed esempi concreti.
Visita il sitoIl Design Comunitario Registrato
Una tipologia di tutela della proprietà industriale applicabile ai disegni e modelli che, come suggerisce il termine, ha portata identica e simultanea in tutti gli stati dell’Unione Europea. Per definizione, il design è tutto quello che caratterizza esternamente un prodotto e che ne dà un’immagine riconoscibile.
Visita il sitoIl Design Italiano Registrato
Il made in Italy spesso è sinonimo di qualità ed eccellenza, una nomea dovuta alla competitività sul mercato internazionale dei prodotti italiani soprattutto in quelli che sono i settori di punta del nostro paese quali il manifatturiero e i beni culturali. Un tale vantaggio sul mercato rende i nostri prodotti maggiormente soggetti ad una concorrenza sleale, motivo per cui si fa ancora più incalzante la necessità di tutelare i valore della nostra innovazione.
Visita il sitoEquo Premio per le invenzioni dei dipendenti
Colui a cui è attribuito il processo inventivo è detto inventore. A questo soggetto (persona fisica) sono sempre attribuibili i "diritti morali d’invenzione" a cui si sommano i diritti patrimoniali, detti sempre "diritti sull’invenzione", nel caso in cui l’inventore pervenga ad essa autonomamente, svincolato da rapporti collaborativi e/o lavorativi con imprese. Questi ultimi sostanzialmente consistono nella facoltà di ottenere brevetti ed altri diritti sul trovato.
Visita il sitoRivalutazione Marchi
Approfondimento sulla rivalutazione di un marchio di impresa
Visita il sitoRivalutazione Brevetti
Approfondimento sulla rivalutazione di brevetto per invenzione industriale
Visita il sito